TOSCANA E MARCHE: DELIBERE IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

toscana

Anche la regione Toscana, come altre regioni ha pubblicato un regolamento interno che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva degli edifici, in attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 e dell’art. 10 del Dpr 74/2013.

Il regolamento era già atteso da prima dell’inizio della stagione invernale 2013/2014, ma ha visto la pubblicazione solo il 09 marzo 2015. Il regolamento riprende molte delle indicazioni contenute all’interno del dpr 74/2013 alle quali sono stati aggiunti alcuni aspetti sintetizzati nei seguenti punti.

Indicazioni di carattere generale

- Il regolamento si applica agli impianti di climatizzazione invernale ed estiva,ma non si applica agli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.
Gli impianti disattivati o mai attivati, o posti nella condizione di non poter funzionare (ad esempio con serbatoi di combustibili privi di approvvigionamento) sono esentati dalle disposizioni del regolamento. (La disattivazione dell’impianto deve essere comunicata entro 30 giorni all’autorità competente mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

- Viene specificato che al termine delle operazioni di controllo e manutenzione*deve essere rilasciato un rapporto di controllo e manutenzione dove sono riportate le attività effettuate, il rapporto deve essere sottoscritto dal responsabile dell’impianto (Fino alla pubblicazione da parte della regione Toscana di un apposito modulo si ritiene di poter utilizzare il modulo per il controllo di efficienza energetico non compilato nelle parti riguardanti i rendimenti del generatore)

- Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve riportare il codice fiscale del responsabile dell’impianto, ed una copia di suddetto modulo deve essere conservata a cura del manutentore e conservata per almeno 5 anni. Una copia della “scheda 1” del libretto di impianto che identifica l’impianto e il suo responsabile deve essere trasmessa alle autorità competenti con le modalità telematiche di invio al catasto impianti della regione toscana, ma fino alla sua istituzione verranno utilizzate le modalità telematiche predisposte dalle autorità competenti.

- Nel caso di impianti termici di potenza superiore a 35 Kw per la cui installazione o modifica sia necessaria una nuova dichiarazione di conformità, deve essere trasmessa all’autorità competente la dichiarazione di cui all’art 284 del d.lgs 152/2006 con dichiarazione che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche e ai valori fissati dal d.lgs 152/2006.

Obblighi sul controllo d’efficienza energetica

- Per impianti di climatizzazione esistenti non ancora sottoposti al controllo di efficienza energetica il primo controllo di efficienza energetica si effettua in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione.

-Cambiano le periodicità per il controllo di efficienza energetica, il regolamento introduce l’allegato A che riporta le periodicità applicate a far data dall’entrata in vigore degli atti di attuazione delle autorità competenti e in ogni caso dal 1 gennaio 2016.

- Rispetto al regolamento nazionale abbiamo una ulteriore classificazione, i generatori alimentati a gas o GPL se installati all’interno di locali adibiti alla permanenza delle persone o se in esercizio da più di 8 anni devono effettuare controllo ogni 2 anni, se installati all’esterno ogni 4 anni.

- La regione Toscana ha ritenuto necessario disciplinare le modalità di monitoraggio energetico anche per impianti termici da fonte rinnovabile, imponendo così il controllo di efficienza energetico anche a tali impianti, disponendo transitoriamente di non applicare il controllo di rendimento di combustibile a impianti alimentati da biomasse fintanto che non sarà pubblicata una specifica norma UNI di riferimento.

- Per impianti soggetti alla misurazione del rendimento e del tiraggio per l’evacuazione dei prodotti della combustione, le operazioni devono essere condotte con strumenti sottoposti a verifica e taratura almeno ogni 12 mesi.

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana

 

 

stemma

 

La regione Marche ha approvato lo scorso 23 febbraio la delibera concernente la Proposta di Legge recante: "Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici.

Deliberazione della Giunta Regionale

 

 

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