Novità dall’Unione Europea

L’Unione Europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 18 novembre 2015, alcuni Regolamenti di esecuzione dell’attuale regolamento di riferimento in materia gas fluorurati, il Reg. (CE) 517/2014, entrato in vigore dal 1 gennaio 2015.

Di particolare interesse per le persone e le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione/assistenza, o smantellamento di apparecchiature  fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria, le pompe di calore e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi   frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra il Reg. 2067 che stabilisce, sostituendosi al precedente Reg. 303/08, i requisiti minimi per la certificazione di persone e imprese che operano in questo settore.

Nessun timore per chi era è già in possesso di certificati in base ai vecchi regolamenti, i certificati emessi continuano ad essere validi  per le attività su impianti fissi. Inoltre,  nonostante la nuova unità di misura per i gas fluorurati siano le tonn. di CO2 corrispondente, il limite dei 3 kg di gas  rimane in essere nella determinazione delle le categorie di riferimento per chi opera su impianti di refrigerazione e condizionamento.

In somma sintesi, ecco le novità rispetto alla vecchia certificazione:

  • viene introdotto l’obbligo di certificazione per chi opera su celle frigorifero di autocarri e rimorchi   frigorifero;
  • per gli impianti fissi la certificazione di persone e imprese è obbligatoria – oltre che per svolgere attività di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza  – anche per lo smantellamento dell’impianto;
  • tra le conoscenze richieste per le nuove certificazioni vengono introdotti: nozioni circa i gas refrigeranti alternativi e informazioni pertinenti tecnologie che consentano di sostituire i gas fluorurati o di ridurne l’uso e sulla manipolazione di queste tecnologie in condizioni di sicurezza.

Il Reg. 305/08, relativo alla certificazione del personale operante su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati,  viene sostituito dal Reg. 2066. In questo caso le novità sono più significative: precedentemente era prevista la certificazione del personale addetto al solo recupero, le nuove regole prevedono che a certificarsi siano gli operatori addetti alla installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione dei commutatori elettrici. Tra le conoscenze richieste per la certificazione del personale sono introdotte: nozioni circa  l’individuazione e la riduzione delle perdite e informazioni sulle pertinenti tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra o di ridurne l’uso e di manipolare questi gas in condizioni di sicurezza.

Restiamo in attesa che il Ministro dell’Ambiente italiano, e lo deve fare entro il 2017, legiferi indicando i programmi di certificazione e di formazione per gli addetti e le imprese che operano in questi settori, così da rendere operative le indicazioni minime indicate nei Regolamenti indicati sopra.

L’Unione Europea, con il Reg. 2068, ha stabilito, inoltre, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra. Per esigenze di chiarezza il nuovo regolamento, definisce le formulazioni esatte delle informazioni da riportare sulle etichette e precisa alcune prescrizioni in materia di layout e collocamento di tali etichette ai fini della loro visibilità e leggibilità.

Infine,  il Reg. 2065 stabilisce il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri.

La Commissione Europea, aveva inoltre recentemente pubblicato anche le linee guida inerenti  gli obblighi per gli importatori di apparecchiature contenenti F-Gas.

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